Art. 5.
(Misure di sostegno e agevolazioni in favore dell'innovazione editoriale delle opere di elevato valore culturale).

      1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento per gli investimenti di cui al comma 2 alle imprese produttrici di libri e prodotti multimediali che presentano spiccate caratteristiche innovative e qualitative con riferimento all'esclusività del carattere culturale del contenuto, al rigore scientifico nella metodologia e nella trattazione degli argomenti, alla statura culturale dell'autore o del curatore dell'opera, del comitato scientifico e dei collaboratori e che sono caratterizzate da almeno uno dei due seguenti requisiti:

          a) un ciclo produttivo di media e lunga durata;

          b) un ciclo commerciale di media e lunga durata necessario alla diffusione.

      2. Sono ammessi all'agevolazione di cui al comma 1 gli investimenti, effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2006

 

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e il 31 dicembre 2008, che riguardano esclusivamente:

          a) la progettazione e l'ideazione editoriali;

          b) la traduzione;

          c) la digitalizzazione di contenuti;

          d) l'acquisto di diritti di edizione o di riproduzione dei materiali iconografici;

          e) la lavorazione redazionale.

      3. I programmi finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 devono contenere indicazioni analitiche su:

          a) gli elementi di innovazione e di spiccata qualità del prodotto editoriale per il quale si richiede l'agevolazione;

          b) i tempi del ciclo produttivo e di commercializzazione;

          c) la situazione patrimoniale ed editoriale dell'impresa.

      4. L'applicazione del credito d'imposta è subordinata all'approvazione da parte di una commissione appositamente costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il regolamento di cui al comma 5.
      5. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla modalità di presentazione delle domande, ai criteri di valutazione delle stesse e alle tipologie di costi ammessi. Con lo stesso regolamento il Ministro per i beni e le attività culturali nomina la commissione valutatrice di cui al comma 4, che deve prevedere la presenza di esperti esterni e di rappresentanti delle categorie interessate.
      6. La commissione istituita ai sensi del comma 5 può accogliere domande di contributo

 

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fino a un onere massimo a carico del bilancio dello Stato pari a 3 milioni di euro annui.
      7. Dalle agevolazioni previste dal presente articolo sono escluse le opere edite dallo Stato, da enti pubblici, da istituti finanziari o di credito, da imprese non editoriali nonché le opere pubblicate da imprese editoriali che comunque usufruiscono di altri contributi pubblici erogati in favore delle medesime opere.
      8. L'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.